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CornoalleScaleForever
Sono Azzurro di Sci
    
    
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 Emilia Romagna
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Inserito il - 12 nov 2005 : 14:22:45
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Da bravo (spero) avvocato, vi segnalo due recenti sentenze in tema di responsabilità civile per danni a persone subiti nel corso di attività sciistica:
"In una pista di sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche sono prevedibili la perdita dell'equilibrio e i movimenti incontrollati che ne derivano, sicché, ai fini della configurabilità di una responsabilità per custodia del gestore dell'impianto di risalita, essendo tutti gli ostacoli che vi siano posti astrattamente pericolosi, va verificata in concreto la esclusione della pericolosità, in base alle caratteristiche degli stessi sia del materiale adoperato (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato che anche in una pista di lieve pendenza ed agevole tracciato, dotata di buona visibilità, l'esistenza di una recinzione sostenuta da paletti di legno non imbottiti può costituire, atteso lo stato dei luoghi e l'utilizzo della pista anche da parte di sciataori inesperti, un pericolo idoneo a provocare lesioni allo sciatore)" (Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 2005, n. 2706, causa: Molon contro Funivie Valdaora S.p.A.)
"In caso di infortunio sciistico,spetta all'allievo l'onere di provare la negligenza del maestro, l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, nonché, oltre al danno, anche il nesso causale tra la colpa e il danno, mentre sul professionista grava l'onere di provare l'adeguatezza del proprio operato, oppure che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore" (Corte d'appello di Trento, sezione di Bolzano, sentenza 18 aprile 2005, causa: Di Cunzolo contro Fisi Scuola Sci & snowboard Ortisei).
Per oggi, l'udienza è tolta!   
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Barcollo ma non mollo ..... Antonio
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Modificato da - CornoalleScaleForever in data 12 nov 2005 14:53:11 |
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Carcentina
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Lombardia
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Inserito il - 12 nov 2005 : 14:52:24
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ALTRO CHE FORUM SU RETE 4 |
Voglio il Siberian Polar Express Livigno miglior posto al mondo....per fare il pieno di benzina. |
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irebec
Sequenza di curve di base
 
Lombardia
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Inserito il - 13 nov 2005 : 04:09:48
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Io in studio ho una causa di responsabilità civile conseguente ad uno scontro tra due sciatori sulla pista Faloria di Cortina... Il foro competente è il Tribunale di Belluno sezione distaccata di Pieve di Cadore, siamo ovviamente domiciliati presso un avvocato di cortina ma se l'udienza di prove è in inverno volevo farmi mandare.... ovviamente a spese del cliente .... |
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wasowskj
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?
  
    
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Inserito il - 13 nov 2005 : 11:44:13
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Casf quando nel secondo trafiletto hai riportato "mentre sul professionista..."che cosa è inteso come professionisti?Gli atleti o comunque qualsiasi sciatore che scende senza maestro? Insomma posso dar la colpa al maestro(nei dovuti casi) E pensare che quando facevo lezioni l'anno passato di solito parlavamo di raccolta funghi |
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CornoalleScaleForever
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FantaOrganizzatore

Emilia Romagna
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Inserito il - 13 nov 2005 : 12:48:28
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Citazione: Messaggio inserito da wasowskj
Casf quando nel secondo trafiletto hai riportato "mentre sul professionista..."che cosa è inteso come professionisti?Gli atleti o comunque qualsiasi sciatore che scende senza maestro?
.... no, Wasowskj, in questo caso il professionista è il maestro di sci ...  |
   
Barcollo ma non mollo ..... Antonio
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wasowskj
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?
  
    
Friuli-Venezia Giulia
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Inserito il - 13 nov 2005 : 18:13:09
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Giustamente..Mi ero svegliao da poco Rileggendo si capisce bene..Grazie comunque della precisazione |
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cascade63
Virata elementare


Lombardia
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Inserito il - 15 nov 2005 : 14:35:35
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Citazione: Messaggio inserito da wasowskj Insomma posso dar la colpa al maestro(nei dovuti casi) E pensare che quando facevo lezioni l'anno passato di solito parlavamo di raccolta funghi
Puoi dare la colpa al maestro nel caso in cui lui svolga la sua professione con negligenza e inadeguatezza, anche se provarlo non è sempre cosi facile. Come in tutte le professioni c è sempre chi lavora male, e le scuole sci tengono d occhio tali personaggi, in seguito anche alle lamentele ricevute dagli allievi in ufficio. Nel caso in cui tu ti faccia male con uno di questi sarà già piu facile provare cheè il maestro che "ha sbagliato". Purtroppo, e lo dico per esperienza, c è sempre l infirtunio in agguato, e quando capita il maestro deve sempre sperare nell'intelligenza dell allievo per evitare noie. Però in Italia coloro che cercano i risarcimenti dalle assicurazioni sono numerosi, quindi è sempre meglio che non capiti nulla, altrimenti 9 volte su 10 sono guai.
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Cavallo Pazzo |
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CornoalleScaleForever
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Emilia Romagna
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Inserito il - 17 gen 2006 : 21:33:29
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Riesumo la discussione per segnalarvi questo interessantissimo recente atto del Procuratore Tarfusser di Bolzano, che ha chiesto l'archiviazione di un procedimento penale avviato contro i rappresentanti della società di impianti di risalta di Selva di Val Gardena, in relazione all'incidente occorso ad uno sciatore che, andando a palla sulla Saslong nel marzo scorso, ha preso un sasso e di è fatto male.
La morale della favola è che, secondo il noto P.M. bolzanino, il bravo sciatore deve mettere in conto che sulla pista ci possano essere ghiaccio e sassi e, a meno che la pista non presenti "insidie e trabocchetti" dovuti a colpevole negligenza della società di gestione, ogni incidente occorso per collisione su sassi in pista o per lastre di ghiaccio, la colpa è dello sciatore che deve tenere in conto l'eventualità di trovare tali ostacoli in pista, specie in determinate condizioni.
L'atto è un po' lungo: ci vuole pazienza a leggerlo, ma ne vale la pena. A voi il commento .....
Istanza Emessa il 16.12.2005 N. 860/05 Re.Ge. G.d.P. Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - artt. 5, comma 2, 17, 34 commi 1e 2, D.Lvo 274/2000; artt. 408,411 e 415 c.p.p.; art. 125 D.L.vo n. 271/1989 - Al Giudice di Pace di B O L Z A N O Il Pubblico Ministero dott. Cuno TARFUSSER, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, L E T T I gli atti del procedimento penale iscritto a carico di XX per il reato di cui all’art. 590 c.p. a seguito di querela sporta da YY, R I T E N U T O C H E Il presente procedimento trae origine da una querela sporta dal YY per un incidente sciistico occorso a quest’ultimo in data 28.03.05 sulla nota pista "Saslong" a Selva di Val Gardena. Dalle indagini espletate, come compendiate nella relazione dd. 21.09.05, appare incontestato che la caduta del YY è avvenuta nel corso di una discesa con gli sci, su una pista che si presentava ghiacciata e che lasciava intravedere alcuni sassi sporgenti dalla neve (cfr. s.i.t. di B.P. e A.A.), uno dei quali sarebbe stata la causa della caduta dell’odierno querelante. 1. La posizione di garanzia La responsabilità per colpa imputata in querela al XX presuppone una causalità di tipo omissivo colposo per non aver impedito l’evento che egli avrebbe dovuto impedire, ai sensi dell’art. 40 c.p., nel suo ruolo di rappresentante legale della società Funivie Saslong s.p.a., società che gestisce la pista denominata "Saslong". Il requisito extracausale dell’obbligo di impedire l’evento è inteso dalla giurisprudenza sia alla luce della concezione formale, come rinvio alla fonte legale o ad altre fonti di produzione normativa riconosciute dall’ordinamento (Cassazione, Sezione terza, 16.05.00; Sezione quinta, 18.4.1996; Sezione quarta, 12.7.1994; Sezione prima, 21.9.1992; Sezione quarta, 4.4.1984; Sezione prima, 13.12.1983; Sezione terza, 24.2.1967; App. Milano, 4.8.1999), sia alla luce della concezione sostanzialistica propria della dottrina delle posizioni di garanzia (Cassazione, Sezione quarta, 1.12.2000; 7.11.2000; 12.10.2000; Sezione sesta, 17.10.1994; Trib. Sondrio, 23.10.2000) in tema di produzione di rischio (Cassazione, Sezione quarta, 1.10.1993; 31.10.1991) di omessa eliminazione di una fonte di pericolo (Cassazione, Sezione quarta, 18.11.1997; 15.11.1986) di assunzione di responsabilità per attività precedentemente svolta (Cassazione, Sezione quarta, 21.8.1990) o, più ampiamente, per una situazione di fatto che comunque origini un obbligo di attivazione (Cassazione, Sezione quarta, 22.3.1995 e 13.6.2001). Nel caso di specie la posizione di garanzia a carico dell’esercente degli impianti di risalita scaturisce dal contratto di trasporto stipulato con gli utenti della sciovia con la società che gestisce l’impianto e che impone che il trasporto abbia luogo in condizioni di sicurezza (cfr. Cass. Pen. 21.06.2004 n. 27861). Tale obbligo è specificato poi nella legge e precisamente nella legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"), ed in particolare nell’art. 3, il quale così dispone: "i gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 (le aree sciabili attrezzate) assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti tessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro ". Conclusivamente, il responsabile di una pista di sci, e nel caso di specie il XX (o altra persona da quest’ultimo eventualmente delegato), ha il dovere di preparare e mantenere una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza secondo il grado di difficoltà commisurata all’abilità degli utenti cui è consigliata. Tale dovere del gestore è stato specificato, in modo sintetico ma denso di significato, nella citata sentenza della Suprema Corte del 2004 nell’assicurare "la garanzia della sicurezza della pista attraverso la costante battitura e la continua manutenzione, affinché non presenti insidie e trabocchetti. Deve trattarsi comunque di sicurezza interna alla pista, non assoluta, in quanto lo sci si svolge comunque in uno scenario pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, …rocce, pendii, …dipendenti da situazioni naturali". 2) La prevedibilità e la mancanza di evitabilità dell’evento Secondo una giurisprudenza non recente (cfr. tra le altre Cassazione, Sezione quarta, 14434/90; 5288/86; Sezione quinta, 10 dicembre 1982, imp. Trezzi), una volta accertata la condotta antigiuridica dell’agente ed il nesso causale con l’evento, ai fini dell’affermazione della colpa ex articolo 43 c.p. non è necessario accertare anche la prevedibilità dell’evento, tanto che la previsione di esso costituisce soltanto un elemento accidentale aggravante del reato. Secondo invece la dottrina e la giurisprudenza più recente, presupposto perché la condotta del soggetto agente possa rilevare nei termini del reato colposo, è da una parte la "rappresentabilità" o "prevedibilità" dell’evento, intesa non come "rappresentazione" o "previsione", ma come possibilità di rappresentazione o di previsione, ovvero potenziale attività psichico-intellettiva dell’agente; dall’altra la "prevenibilità" o "evitabilità" sempre dell’evento; giacché il risultato che il soggetto non è in grado di impedire non gli può essere posto a carico, rappresentando nei suoi confronti una mera fatalità. Già sotto questo profilo, si ritiene che debba andare esente da ogni responsabilità penale il XX, il quale se può essere nella condizione di prevedere che in certi punti della pista possa formarsi per uno sbalzo di temperatura o per lo smottamento della neve dovuto al passaggio di diversi sciatori del ghiaccio o l’emersione di sassi o erba, e che ciò possa comportare il rischio concreto della caduta degli utenti-sciatori (vedi Cassazione, Sezione quarta, 6 dicembre 1990, "Ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione" ), egli diventa onerato di prestazioni giuridiche materialmente inesigibili: non si può pensare infatti che ci sia un obbligo di fare andare i cannoni spara-neve continuamente, sia durante il giorno che di notte, così come non sarebbe possibile che all’ora di punta (ore 13.00 nel quale si è verificato l’incidente) su una pista stretta qual è la "Saslong" debbano passare continuamente i cd. "gatti" della neve per fresare perfettamente la superficie nevosa. L’evento di cui si duole il YY non era dunque evitabile da parte del gestore dell’ impianto di risalita. 3. La rilevanza del concorso di colpa del YY E’invece insito nel concetto di discesa e nella pratica dello sci che ci possano essere lungo la pista sassi o lastre di ghiaccio. Così come è fatto noto a chi pratichi tale sport che esistono diversi gradi di difficoltà della pista, individuati secondo la scala cromatica consigliata dal "Decalogo dello sciatore" (dalla più agevole- psiat verde- alla più impegnativa – pista nera). Orbene, la Saslong "A" è, per gli addetti ai lavori, una delle più "nere", se ci fosse una gradazione anche di tale colore. Ad escludere la responsabilità dell’indagato vale dunque la condotta imprudente della persona offesa, che ha interrotto il nesso causale ex articolo 41 comma 3 c.p. Il YY innanzitutto non doveva seguire il percorso cd. "A" della Saslong, se non era sciatore esperto ad affrontare l’impegnativa discesa. In secondo luogo, se invece fosse stato sciatore esperto, come sostiene l’A.A., doveva mettere in conto la possibilità che nel primo pomeriggio del mese di marzo, in un giorno dalle polari temperature, vi fossero pericoli occulti del percorso e che la battitura della pista avrebbe potuto non reggere al passaggio incessante di centinaia e centinaia di sciatori i quali inevitabilmente avrebbero prodotto dei danni alla pista; e conseguentemente moderare la sua velocità. Ritenuto quindi che le risultanze delle indagini preliminari non consentono un giudizio di fondatezza dell’ipotesi accusatoria., né una prognosi favorevole sulla idoneità degli elementi di prova a sostenere con esito positivo l’accusa nel dibattimento, visti gli artt. 5, comma 2, 17, 34, commi 1 e 2, D.Lvo 274/2000, gli artt. 408,411 e 415 c.p.p., e l’art.125 disp. att. c.p.p. C H I E D E che il Giudice di Pace di Bolzano voglia disporre l’archiviazione del presente e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio. MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Bolzano, il 16 dicembre 2005 IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA dott. Cuno TARFUSSER
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Barcollo ma non mollo ..... Antonio
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lepridottero
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Lazio
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Inserito il - 18 gen 2006 : 00:03:43
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Vabbè, l'atto del procuratore in sè lascia il tempo che trova, dato che è di parte per definizione (anche se in teoria non dovrebbe esserlo). Nondimeno, sarebbe una disciplina analoga a quella applicata alla circolazione degli autoveicoli: per quanto le strade debbano essere tenute in buone condizioni, sta al guidatore fare attenzione a buche, avvallamenti, dossi, pozzanghere, sassetti, ecc. Mi sembra un questione di buon senso. Se poi sulla pista ci sono sassi inframmezzati da qualche fiocco di neve è un altro discorso. |
"I never saw no whiskey, the blues made me sloppy drunk"
Campione assoluto Fantasci femminile 2006/2007 |
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