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Inserito il - 24 set 2022 : 19:04:05   Permalink alla discussione  Visita l'Homepage di FantaskiNews Invia a FantaskiNews un Messaggio Privato Aggiungi FantaskiNews alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
FISI: Il tribunale federale rigetta il ricorso, Roda può candidarsi
Matteo Pavesi  di Matteo Pavesi

Il Tribunale Federale della FISI ha rigettato il ricorso contro la candidatura di Flavio Roda alle prossime elezioni presidenziali, ricorso presentato da Stefano Maldifassi, Angelo Dalpez e Alessandro Falez, a loro volta candidati per il ruolo di Presidente.

Il ricorso era stato presentato per valutare l'ineleggibilità di Flavio Roda alla carica di Presidente Federale: ieri pomeriggio il Tribunale Federale, con il presidente l'avv. Rodolfo Senes, e i componenti gli avvocati Enrico Medici e Sabina Mantovani, hanno depositato la sentenza.

Risultato? Il ricorso è stato ufficialmente respinto, in quanto in sostanza non si ritiene che il primo mandato sia stato completo in quanto Roda è subentrato a metà mandato dopo il commissariamento della FISI.

Nel documento "Decisione n.008/2022 del 22.9.22" si legge: " (...)...Esaminando le richieste dei ricorrenti si deve preliminarmente premettere che, come evidenziato correttamente dalla difesa del Sig.Roda, il Tribunale adito non può in alcun modo procedere a una comparazione tra la normativa federale e quella di rango superiore e nel caso ravvisi un contrasto, dichiararne la nullità o l’annullabilità.
(...) Il Tribunale Federale, aderendo a tale imposizione, ritiene che gli Organi della Giustizia Sportiva siano vincolati all'applicazione delle norme regolamentari interne, non avendo il potere di sindacarne la legittimità in termini di annullamento o disapplicazione, in assenza di palese contrasto della norma oggetto di esame con la normativa di tango superiore.
Il Compito degli Organi della Giustizia Sportiva è quindi limitato alla applicazione della normativa vigente, senza alcun potere di dichiarare nulli o annullare provvedimenti di carattere statutario, regolamentare o legislativi. (...)
Ora, la regola dei tre mandati così come codificata nella legislazione statale e recepita nella normativa di settore, a parere del Collegio, non risulta applicabile al caso in esame nei termini sottoposti dai ricorrenti.
Se è vero che il presidente Flavio Roda ha svolto la sua funzione per tre mandati, è anche vero che il primo di essi, assunto durante il quadriennio olimpico 2010/2014 a seguito del commissariamento della Federazione, non è stato esercitato per l’intera durata ordinaria quadriennale, ma per il minor periodo di due anni, fino alle successive elezioni dove, nuovamente eletto, ha potuto svolgere lé sue funzioni per altri due mandati quadriennali "regolari".
Secondo quanto stabilito dalle norme dell’ordinamento federale (Statuto Federale e ROF) il limite massimo dei tre mandati interviene esclusivamente in caso di mandati quadriennali svolti interamente – e quindi tutti della durata di quattro anni – restando
irrilevante, ai fini del computo per l'incandidabilità, il periodo svolto immediatamente dopo il commissariamento, poiché biennale e non quadriennale.
L'art.46 del ROF specifica con chiarezza che il limite massimo che stabilisce l’ineleggibilità è di “tre interi mandali quadriennalioe.
Pertanto il Collegio, in applicazione delle suddette normative, ritiene che, poiché il Presidente Roda non ha ancora svolto interamente tre mandati quadriennali, non si trovi nella condizione di veder esclusa la propria candidatura per le elezioni del prossimo quadriennio olimpico, indette per la data del 15 ottobre 2022.
Pertanto la candidatura del Sig.Roda è avvenuta nel rispetto della normativa federale.
"


Non stupisce che il Tribunale Federale si sia pronunciato in questi termini, in quanto ha considerato proprio lo Statuto Federale che contiene la frase "tre interi mandati quadriennali".
Lo stesso Statuto, all'articolo 12, era però stato cambiato proprio inserendo la parola "interi" ed era stato valutato dal CONI, e ratificato, in apparente contrasto con la legge 8/2018 che prevede il limite dei tre mandati, indipendentemente dal fatto che siano stati svolti interamente o meno.

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