Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Comitati, Sci Club, Maestri di Sci, FanClub
 Abilitazione maestri di sci stranieri...Attenti !!

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Matterhorn Inviato - 22 nov 2011 : 14:48:49
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE: C.4/10461 [Abilitazione dei maestri di sci rilasciata in Romania, Montenegro, Albania]

SIMONETTI e CAPARINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che:
alcune persone, come evidenziato il 14 gennaio 2011 sul quotidiano La Stampa, svolgono l'attività di maestri di sci presso le piste nazionali mediante l'ottenimento in soli tre giorni dell'abilitazione in Romania, Montenegro e Albania, ove i corsi non sono così scrupolosi come quelli italiani. Difatti per ottenere la medesima abilitazione è necessario, dopo un lungo tirocinio, aver superato una dura selezione

cimentandosi in prova di slalom gigante nella quale è obbligatorio rimanere nei parametri dei tempi di discesa dettati dagli istruttori nazionali;
gli ultimi riconoscimenti di titoli esteri da maestro di sci, sono stati rilasciati dall'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
si rimarca la necessità che le prove di Eurotest e Eurosicuritè vengano adottate in ogni Paese con riconoscimento da parte della dell'Unione europea, così come previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto all'unanimità dai collegi regionali italiani riunitisi nel mese di dicembre 2010;
la legge quadro del 1991, finalizzata a tutelare e migliorare la professionalità del maestro di sci, va comunque rivista;
le difficoltà che emergono dal rilascio di abilitazioni in maniera disinvolta porta in sé un pericolo per la sicurezza sulle piste da sci, perché queste, se non utilizzate con capacità e consapevolezza, possono essere dei luoghi in cui l'incidente può risultare grave;
lo sci è uno sport che comporta certi rischi e la figura del maestro non deve venire compromessa da normative non pertinenti ed efficaci -:
quali iniziative si intendano adottare per risolvere le problematiche descritte in premessa.
(4-10461)

RISPOSTA SCRITTA (ATTO DELLA CAMERA)Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 3 agosto 2011
nell'allegato B della seduta n. 512
All'Interrogazione 4-10461 presentata da
ROBERTO SIMONETTI
Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo n. 4-10461, concernente l'abilitazione ad esercitare la professione di maestro di sci in Romania, Montenegro e Albania, si comunicano i seguenti elementi, sulla base anche delle indicazioni fomite dalle amministrazioni interessate, che vengono di seguito riportate.
Il Ministero degli affari esteri ha comunicato, per la parte di competenza, gli elementi relativi alla disciplina delle qualifiche professionali acquisite in Romania, in Albania ed in Montenegro, richiamando, in via preliminare, la distinzione tra Romania, da una parte e Montenegro ed Albania, dall'altra, in ragione dell'appartenenza o meno all'Unione europea.
Per quanto concerne la Romania, è evidenziato che in tale paese la professione non è regolamentata e che, pertanto, il riconoscimento è effettuato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e non sussiste obbligo di riconoscimento.
Per quanto riguarda l'Albania ed il Montenegro, trattandosi di Stati non appartenenti all'Unione europea, non c'è un obbligo di riconoscimento automatico, ma è valutato se il titolo presenti requisiti corrispondenti a quelli richiesti per l'esercizio in Italia.
Riguardo al Montenegro, sulla base delle informazioni assunte presso il locale Ministero degli affari esteri e dell'integrazione europea, è precisato che le disposizioni normative vigenti in materia di licenze per esercitare la professione si limitano a disciplinare le competenze dei maestri di sci e, in particolare, la necessità della loro iscrizione all'associazione nazionale di categoria (MASI - Montenegrin association of snowsport instructors, affiliata all'Associazione internazionale ISIA), senza alcuna specifica sulle condizioni di accesso alla professione o ai titoli di abilitazione (articoli 50-51 della «Legge sullo sci» del 29 novembre 2007 - Zakon o skijalistima). Le licenze che vengono rilasciate hanno validità annuale e presuppongono l'iscrizione alla predetta Associazione montenegrina degli istruttori di sport invernali (MASI). Sui tesserini rilasciati dalla Masi è indicata chiaramente la validità annuale della licenza.
Per quanto riguarda, invece, l'Albania, dalle notizie comunicate dal locale Ministero del lavoro si è appreso che è stata recentemente costituita una società privata che emette certificati per l'abilitazione alla professione di maestro di sci. Al momento, tuttavia, i certificati emessi non sono riconosciuti dallo stato albanese, in quanto la predetta società non ha ottenuto il necessario accreditamento presso il Ministero del lavoro albanese. In conclusione, sembra non esistere, al momento, alcuna forma di abilitazione ufficiale per quanto concerne la professione di maestro di sci in Albania.
Il dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza, ha rappresentato che la professione di maestro di sci non appartiene all'ambito delle professioni definibili settoriali - per le quali la direttiva 2005/36/CE fissa requisiti minimi di formazione armonizzati - ma rientra nel sistema generale. In ragione di ciò, non viene effettuato un riconoscimento diretto del titolo, ma è necessaria una comparazione, da parte dell'autorità competente italiana (ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri) tra la formazione posseduta dal richiedente il riconoscimento e quella vigente in Italia.
È chiarito che la presenza di differenze sostanziali autorizza l'applicazione di una misura compensativa, che per l'Italia può consistere solo in una prova attitudinale, poiché la Commissione europea, con deroga concessa nel 2000, ha autorizzato il nostro Paese ad escludere la facoltà di scelta del migrante tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento.
In tal modo si elimina la possibilità che titoli con programmi meno articolati di quelli italiani possano ottenere un riconoscimento diretto, a danno della professionalità dei maestri di sci italiani e della sicurezza degli utenti delle prestazioni, poiché esiste sempre la possibilità di richiedere l'applicazione di un'adeguata misura compensativa.
Con specifico riguardo alla competenza dell'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il medesimo, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007, in materia di riconoscimento del titolo di maestro di sci, assicura lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie per ogni istanza ricevuta, secondo le modalità di seguito descritte.
Come già precisato, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla richiamata direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, mentre, per il riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi extracomunitari, trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (articoli 49 e 50).
Le norme richiamate (decreto legislativo n. 206 del 2007) disciplinano l'esercizio di ima professione, sia stabilmente che occasionalmente, negli Stati membri, e consentono di svolgere l'attività professionale in uno stato diverso da quello in cui la qualifica è stata acquisita, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei cittadini dello stato scelto per l'esercizio della propria attività.
La procedura di riconoscimento prevede che l'autorità competente - l'ufficio per lo sport, per quanto concerne le professioni sportive - svolga un'istruttoria volta ad accertare che il titolo conseguito abbia valore abilitante ai fini dell'esercizio della professione nello Stato in cui lo stesso è stato rilasciato.
Qualora emergano differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella italiana, al richiedente può essere imposto di svolgere misure compensative.
Poiché la professione di maestro di sci rientra nel sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'autorizzazione all'esercizio della professione di maestro di sci con titoli conseguiti all'estero, può avvenire solo attraverso la procedura sopra descritta.
È escluso, pertanto, un riconoscimento di natura automatica, possibile solo ove esista un'armonizzazione delle condizioni minime per accedere alla formazione (caso delle professioni definite settoriali).
Deve, pertanto, essere sottolineato che non è ipotizzabile, in base alla normativa vigente, il riconoscimento automatico di titoli conseguiti in altri Paesi, rilasciati al termine di corsi e sulla base di programmi meno complessi rispetto a quelli italiani.

In presenza, infatti, di differenze sostanziali tra i programmi dei due paesi, viene chiesto lo svolgimento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale di contenuto tecnico-teorico, essendo stata rimessa all'Italia, con la richiamata decisione del 25 luglio 2000 della Commissione europea, la possibilità di stabilire la misura compensativa, in deroga alla normativa che rimette al richiedente la scelta tra prova e tirocinio.
Ciò premesso, si evidenzia che, allo stato, non risultano adottati dall'ufficio per lo sport decreti di riconoscimento, ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento, di titoli professionali rilasciati in Albania.
Per quanto riguarda la Romania, invece, sono stati adottati decreti che subordinano il riconoscimento del titolo professionale al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova di contenuto tecnico-teorico, atteso che la Romania non regolamenta la professione e, nei casi analizzati, sono state riscontrate differenze sostanziali tra la formazione italiana e quella romena.
Con riguardo al Montenegro, è stato riconosciuto un titolo professionale poiché risultato, a seguito dell'istruttoria svolta e delle deliberazioni assunte in sede di conferenza di servizi, valido ed abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci alpino (massimo grado); ciò tenuto conto della circostanza che l'interessato ha prodotto documenti attestanti il superamento della prova denominata «Eurotest» e del corso denominato «Eurosecuritè» ed inoltre delle dichiarazioni rese dalle Autorità competenti in loco, che hanno provveduto a rilasciare la dichiarazione di valore sul titolo in parola (nota dell'ambasciata d'Italia a Podgorica in data 22 settembre 2010, con la quale è stata trasmessa la dichiarazione di valore resa a Podgorica il 5 agosto 2010).
Si ritiene opportuno precisare che nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'ufficio per lo sport sono in via ordinaria acquisite, ove necessario, informazioni tramite le autorità diplomatiche italiane direttamente presso i competenti uffici del paese di conseguimento del titolo professionale.
Per quanto concerne, da ultimo, le iniziative assunte a tutela della professionalità dei maestri di sci italiani e, contestualmente, della sicurezza degli utenti, diverse sono le azioni intraprese da parte dell'ufficio per lo sport.
Si fa presente che si è tenuta, lo scorso febbraio, una riunione con i rappresentanti delle categorie professionali italiane (Collegio nazionale dei maestri di sci italiani e Federazione italiana sport invernali) per esaminare gli aspetti problematici connessi ai riconoscimenti dei titoli professionali stranieri, con particolare riguardo all'applicazione della prova denominata «eurotest» in Italia, in occasione della quale l'ufficio per lo sport ha acquisito elementi utili per le successive determinazioni.
L'ufficio ha avviato, inoltre, una collaborazione con le Regioni al fine di acquisire dettagliati elementi informativi sui programmi nazionali, per adottare soluzioni normative idonee a valorizzare la professionalità dei maestri italiani, tutelando, nel contempo, gli utenti delle prestazioni professionali.

È stata assicurata la partecipazione agli incontri indetti dal dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui hanno preso parte anche rappresentanti della Commissione Europea, per l'esame delle questioni connesse all'applicazione della direttiva 2005/36/CE (riconoscimenti delle qualifiche professionali), ove è emersa, tra l'altro, la necessità che i programmi per l'accesso alla professione di maestro di sci dei diversi .Paesi presentino una maggiore uniformità sotto il profilo dei contenuti, con particolare riguardo alla prova denominata «eurotest». Prova, quest'ultima, non prevista in Italia dalla legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81, tra gli insegnamenti fondamentali obbligatori e non contemplata con omogeneità nei percorsi formativi delle diverse regioni italiane.
Questa circostanza comporta concrete criticità consistenti nella possibilità che si realizzi una disparità tra i percorsi formativi delle diverse regioni italiane, di fatto già verificatasi.
Sono in corso valutazioni circa la possibilità di modificare la citata legge-quadro n. 81/1991, allo scopo di introdurre obbligatoriamente nella formazione professionale del maestro di sci alpino - ove nulla osti sul piano comunitario - la prova denominata «eurotest», da svolgersi in tutte le Regioni secondo modalità comuni, avuto riguardo, in particolare, alle esigenze di sicurezza degli utenti come rappresentate dagli organi tecnici nazionali.
Questi aspetti, tuttavia, saranno influenzati anche dagli sviluppi di nuove iniziative sollecitate da parte della Commissione europea, seguite puntualmente dall'Italia.

Si evidenzia, infatti, che la Commissione europea ha promosso una serie di incontri tra i Paesi che hanno sottoscritto l'accordo dell'arco alpino, comprendente l'inserimento della prova denominata «eurotest» nei rispettivi programmi formativi, per discutere della sua attuale applicazione e validità.
Gli incontri sono attualmente in corso tra i Paesi sottoscrittori dei predetti accordi, che hanno introdotto la prova «eurotest» nei rispettivi programmi nazionali di formazione, per discutere di un suo eventuale aggiornamento, anche con la finalità di trovare un accordo che ne consenta l'estensione a tutti gli altri Paesi. L'ultima iniziativa, in ordine di tempo, concerne un incontro, promosso dalla Commissione europea, svoltosi il 5 maggio 2011 a Bruxelles tra i rappresentanti delle categorie professionali, che ha rappresentato un utile momento di confronto sull'argomento, tra i diversi Stati membri.
Alle iniziative su evidenziate va aggiunto il contributo che l'ufficio per lo sport sta apportando alla proposta della Commissione europea, seguita dal dipartimento per le politiche comunitarie, che ha chiesto di valutare l'eventuale adozione di tessere professionali, al fine di rendere più rapidi gli spostamenti dei professionisti in ambito europeo garantendo, nel contempo, una maggiore sicurezza per gli utenti delle prestazioni professionali.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Rocco Crimi.

IL LINK UFFICIALE:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=34180&stile=6&highLight=1
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
spazzauovo Inviato - 01 nov 2012 : 19:08:05
Spero che si i Collegi si attivino per restringere i riconoscimenti..
Questa è l'idea che mi sono fatto...
L'istituito del riconoscimento dei titoli può avere una sua funzione
in ragione del diritto di stabilimento del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio della propria attività in un paese membro, ma assolutamente non ha ragion d'essere allorquando, il riconoscimento si tramuta in un escamotage per evitare la dovuta selezione per il raggiungimento degli standard nazionali.
Come già accaduto per altre professioni (vedi avvocati), il Governo (fortunatamente)ha rigettato le abilitazioni conseguite all'estero dei cittadini italiani,in quanto erano palesemente sottese ad aggirare l'esame e la formazione in quanto non residenti all'estero per il dovuto percorso di studi, nel mentre subordinava le altre al superamento di un esame presso una commissione centrale..(così è finito il gioco..)
Oltretutto chi la superava non aveva un'analogo titolo, ma come nel caso degli avvocati, venova indicato come "Avvocato stabilito" con la diversa menzione all'Albo e limitazione nei primi anni di esercizio..
Penso che il problema possa risolveri così:
Sei maestro straniero e la federazione è riconosciuta con gli stessi standard didattici: ok.
Sei italiano, hai vissuto per anni all'estero e lì hai fatto il tuo percorso come sopra: ok
Se sei sempre stato residente in italia fai la selezione, il corso e l'esame in Italia, altrimenti cambi mestiere...!
E che sono più fesso degli altri che ho fatto tutto quì senza scorciatoie...!!!
Saluti e buone sciate!!
FASSA Inviato - 01 nov 2012 : 17:36:57
siamo il paese delle truffe, del fare le leggi in modo che si possa ingannarle, non mi stupisco affatto che proliferino queste "attività". mi stupisco però dei numeri che esse generano, di quanta gente ingenua (bonariamente parlando) si fa infinocchiare senza prima alzare la cornetta e chiamare quantomeno il collegio di appartenenza.

e, per riderci un pò su, mi vergonerei davvero ad andare in giro con la patacca albanese o ad avere nel cassetto il diploma con la bandiera rossa con l'aquila nera.
guinsciolin Inviato - 31 ott 2012 : 14:36:14
Ciao Fassa, di imbroglioni o di ingenui sempre di strage si tratta e ci godo anche io! (non me ne vogliano le persone - quelle ingenue obviously - incappate in questa "disavventura")!
Quello che però più mi "urta" e detesto è che ancora si consenta a certa gente (senza arte né parte) di organizzare in territorio italiano queste farse o, per meglio dire, truffe!
FASSA Inviato - 31 ott 2012 : 13:35:36
strage? ma ci godo. al di là della valenza morale delle persone che conosci (che non metto in dubbio assolutamente - a scanso di equivoci - ma anche di altre immagino) che però non c'entra una mazza, queste pseudo scappatoie le detesto. sono solo un modo per speculare su persone "ingenue" o "illuse" o "poco meritevoli".
lukinen Inviato - 30 ott 2012 : 15:45:28
Leggo invece che nella sezione delle istanze accolte è pieno di abilitazioni a San Marino. Ed una in canada
guinsciolin Inviato - 30 ott 2012 : 14:31:48
E già, visto che strage?
Queste si che sono "soluzioni esotiche": vero casf?
A differenza del "trota" questi qua ci hanno rimesso le ... squame!
Scherzi a parte, quei pochi che conosco sono VERAMENTE VERAMENTE BRAVISSIME persone solo che sono capitati con la "perzonnettaz" sbagliata!
lukinen Inviato - 30 ott 2012 : 10:47:58
E la peppa .... tutti in Albania ad accattarsi l'abilitazione
Il trota ha fatto scuola alla grande!
guinsciolin Inviato - 30 ott 2012 : 09:49:06
Guardate qui (e non sono tutti ...): quelli che ... la "patacca" Albanese l'hanno presa in ...! http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci/istanze-rigettate.aspx
kaiser Inviato - 10 apr 2012 : 13:36:40
E beh... Oclini, Bormio, Renon, Plose...... e beh.... roba avanti, roba oltre!

Comunque no.... non uso la patacca albanese nemmeno fuori.... al limite mi metto la patacca di maestro di baita - solito fiocco di neve con in mezzo un fiasco - e metto la tuta con scritto dietro: PER SCIAR SCIO, MA IN BAITA SON UN DIO!

Katunga Inviato - 06 apr 2012 : 13:34:18
No dai Franz, l'anno scorso è andato a Bormio e se non sbaglio al passo Oclini ed è stato proprio in quelle località che è stato visto un losco figuro con giacca albanse completa di patacca che si faceva chiamare Meinen Keiser Meister (mio maestro re)

Traduzione di Meister: maestro, virtuso, campione, persona singolermente abile



Va beh, è venerdì di Pasqua, tra poco più di un'ora muore Gesù Cristo, allora porgo un ramoscello d'ulivo e libero una colomba, spengo il PC ed esco dall'ufficio così non potrò leggere i suoi rimbrotti fino a martedì mattina.

franz62 Inviato - 06 apr 2012 : 12:13:21
Via dal Plan? non è opzione contemplata da Kaiser
Katunga Inviato - 06 apr 2012 : 12:09:37
kaiser ha scritto:

Ti dirò... girare per le piste del Plan con la patacca albanese mi renderebbe lo zimbello di tutto il circondario.... + di quello che già sono..... ergo poca freschezza di leggermi sto pacco terrificante!
Riassunto Jos.... dai su..... mi dicono che ti chiamano il Bignami delle MArche.....

Questo vuol dire che via dal Plan la usi?
corry666 Inviato - 04 apr 2012 : 22:42:14
grazie x l info
ikes ha scritto:

Per dovere di conoscenza:

G.U. n' 70 del 23-03-2012
(maestri di sci comunitari ed extra)

Art. 5

Elenco delle discipline

1) Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo,
sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento
delle misure compensative di cui al precedente articolo 4,
conformemente a quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81:
a) Tecnica di insegnamento:
conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi,
scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove,
contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento
dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal
Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;
b) Topografia e orientamento:
conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la
professione;
capacita' di orientarsi in genere e in montagna in particolare,
con e senza strumentazione;
conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.
c) Pericoli in montagna:
conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di
meteorologia;
sicurezza sulle piste da sci;
d) Normativa:
conoscenza della legge quadro relativa alla professione di
maestro di sci;
conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di
maestro di sci delle localita' ove si vuole svolgere la professione;
conoscenza delle responsabilita' derivanti dallo svolgimento
della professione, con particolare riguardo all'attivita' svolta con
i minori.
2) Ai fini dello svolgimento delle misure compensative, i
richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche;
l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana.
ikes Inviato - 27 mar 2012 : 13:57:40
Per dovere di conoscenza:

G.U. n' 70 del 23-03-2012
(maestri di sci comunitari ed extra)

Art. 5

Elenco delle discipline

1) Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo,
sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento
delle misure compensative di cui al precedente articolo 4,
conformemente a quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81:
a) Tecnica di insegnamento:
conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi,
scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove,
contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento
dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal
Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;
b) Topografia e orientamento:
conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la
professione;
capacita' di orientarsi in genere e in montagna in particolare,
con e senza strumentazione;
conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.
c) Pericoli in montagna:
conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di
meteorologia;
sicurezza sulle piste da sci;
d) Normativa:
conoscenza della legge quadro relativa alla professione di
maestro di sci;
conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di
maestro di sci delle localita' ove si vuole svolgere la professione;
conoscenza delle responsabilita' derivanti dallo svolgimento
della professione, con particolare riguardo all'attivita' svolta con
i minori.
2) Ai fini dello svolgimento delle misure compensative, i
richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche;
l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana.
Enrico Inviato - 29 nov 2011 : 13:04:06
I leghisti ultimamente hanno molto a cuore la difesa della professione dei maestri di sci. L'altra sera Matteo Salvini (Consigliere regionale Lombardo ed Europarlamentare della Lega Nord) in un collegamento con un programma di approfondimento politico, ha ripetuto nel suo intervento di 3 minuti, la difesa dei maestri di sci almeno 4 volte mentre si discuteva di precarietà del lavoro.

Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 0,25 secondi. Snitz Forums 2000